Autorizzazioni passi carrabili
I cittadini o gli amministratori dei condomini possono far richiesta dell'autorizzazione all’uso del passo carrabile per le aperture che presentano già numero civico esistente assegnato dall'Ufficio Toponomastica e regolarmente affisso.
Procedura:
Modalità di presentazione istanza per apposizione segnaletica su passi carrabili
Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l’interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall’Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l’autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.
Per l’ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l’interessato dovrà presentare apposita domanda su apposito modello (allegato “A”), sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 (fatti salvi adeguamenti), e deve essere presentata completa di tutti i dati ed i documenti richiesti presso il Comando di Polizia Locale per il tramite del Protocollo Generale dell’Ente, corredata da:
a) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo autorizzatorio finale;
b) Autorizzazione del condominio (copia dell'ultimo verbale di assemblea) se vengono investite aree condominiali;
c) Idonea relazione tecnica asseverata, firmata da un tecnico regolarmente iscritto all'albo
professionale, attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile, nonché la destinazione d'uso del locale (garage) o dell'area interessata (posto auto scoperto, ovvero coperto)
d) Attestazione di versamento di € 15,00 per diritti di istruttoria
e) Attestazione di versamento per rimborso spese per la fornitura della segnaletica pari a € 20,00;
Il pagamento può essere effettuato unicamente con apposito bollettino PagoPA (IUV).
Le istanze saranno esaminate e decise entro 60 giorni dalla presentazione.
Prescrizioni ed Osservazioni
La costruzione dei nuovi passi carrabili, nonché l’autorizzazione all’apposizione della prevista segnaletica per quelli (passi carrabili) già costruiti in possesso dei prescritti requisiti, è autorizzata dall’Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché della normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
I suddetti requisiti, in ogni caso, rappresenteranno oggetto di apposito vaglio e, se necessario, di parziale deroga ove (in sede di sopralluogo tecnico eseguito dal personale di vigilanza) ciò si renda cogente per consentire la fruizione di passi carrabili relativi ad immobili non di nuova costruzione e, comunque, ubicati all’interno del centro storico.
Spazio fronte passo carrabile
Allorquando le ridotte dimensioni della carreggiata impediscono l’ordinaria attività di ingresso/uscita dai passi carrabili (indipendentemente se da realizzarsi o già costruiti ed in possesso dei prescritti requisiti), gli interessati possono fare richiesta finalizzata ad impedire la sosta nello spazio antistante il passo carrabile, attraverso apposita segnaletica prevista dal C.D.S.
La concessione e la dimensione di tali spazi saranno, comunque, oggetto insindacabile degli organi preposti al controllo.
Resta inteso che in materia di spese per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché di modalità esecutive delle stesse, troverà applicazione quanto disposto dall’apposito regolamento.
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92, artt. 22, 26 e 27) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992, art. 46).
Norme transitorie e versamento del canone
Per i passi carrabili già in essere e regolarmente autorizzati, l’ufficio di Polizia Locale provvederà ad informare nominalmente gli interessati degli effetti prodotti dall’adozione del presente regolamento.
Gli interessati entro 60 ( sessanta ) giorni dall’avvenuta comunicazione dovranno comunicare se confermare o rinunciare all’autorizzazione a suo tempo concessa, in caso di conferma dovranno provvedere al versamento del canone con le modalità previste dal presente regolamento.
Per le annualità successive alla concessione e comunque a decorrere dallo 01/01/2023 il canone, annuale, va corrisposto entro il 31dicembre di ogni anno.
Alla riscossione ordinaria del canone annuale nonché all’eventuale riscossione coattiva procederà l’ufficio tributi sulla scorta dei dati forniti dall’ufficio di Polizia Locale.
(ALLEGARE MODULO PER LA RICHIESTA)